Incarico Coordinatore della Sicurezza CSP CSE nei cantieri edili

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La figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE è istituita nei Cantieri temporanei o mobili, ove c'è la presenza di più Ditte esecutrici in ambito cantieristico, stradale o ferroviario.

Gli obblighi di nomina della figura del Coordinatore della Sicurezza CSP CSE sono definiti ed identificati nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUS) di cui all'art. 89 - 90 e 91, in apertura del "Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo I° misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili".

Viene definita in questo modo:
"Art. 89. (Definizioni) comma 1: Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per: e) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato il più delle volte come Coordinatore per la Progettazione, ovvero: soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91".

L'articolo 91 del D.Lgs. 81/08 indica gli obblighi, i compiti, i ruoli e le responsabilità  in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), circa l'incarico CSP e l'incarico CSE con le relative mansioni e funzioni, cui è chiamato ad operare.

Gli obblighi del CSP CSE in materia di consulenza cantieri e le attività sono contemplate dall'art. 91. (Obblighi del Coordinatore per la Progettazione CSP) sono i seguenti durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la Progettazione CSP:

  • redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'Articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV;
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n°380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti)".
  • Il fascicolo di cui al punto b) è un attività che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP deve predisporre relativamente al cantiere e inerente le caratteristiche dell'opera da realizzarsi. 

    È diviso in tre capitoli, all'interno dei quali si deve indicare:
    [/ul]la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti,
    [/ul]l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

    Ulteriore obbligo del Coordinatore della Sicurezza è di predisporre di tutte le misure di prevenzione e protezione.

    Per ogni opera da realizzarsi in cantiere, vi è l'obbligo preventivo di predisporre ed attuare le misure di prevenzione e protezione, al fine di salvaguardare a tutelare la salute e la sicurezza dei Lavoratori incaricati a svolgere i lavori contemplati nel PSC e finalizzati all'opera; le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed ai Lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori per l'esecuzione dell'opera.

    Le misure da adottare prendendo in considerazione i seguenti elementi:
  • accessi ai luoghi di lavoro;
  • sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • impianti di alimentazione e di scarico;
  • approvvigionamento e movimentazione materiali;
  • approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
  • igiene sul lavoro;
  • interferenze e protezione dei terzi.

  • Il documento deve includere anche indicazioni su come verranno adottate le misure succitate al fine di:
  • utilizzare le stesse in completa sicurezza;
  • mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

  • Nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
    Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione deve essere nominato, ed è un'obbligo con RESPONSABILITA' PENALE il capo al Committente o dal Responsabile dei Lavori, nominato dal Committente stesso.

    Tale obbligo, di nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP / CSE), sussiste anche nel caso in cui, internamente al cantiere, insistano più di una ditta esecutrice nella realizzazione dell'opera e comunque, nel caso di più imprese affidatarie, il Committente o il Responsabile dei lavori hanno l'obbligo di comunicarne il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nominato alle Ditte affidatarie o subappaltatrici.

    S.I.A. Srl è in possesso, internamente alla propria struttura di diversi Professionisti che possono essere nominati e ricoprire il ruolo sia di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP, che il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori CSE.

    Nel momento in cui il Committente affida la nomina di Coordinatore della Progettazione / Esecuzione a S.I.A. Srl, saremo il primo riferimento del Committente o del Responsabile dei Lavori,  sia nelle fasi di progettazione dell'opera, che nelle fasi successive di realizzazione, e soprattutto di vigilanza, circa le "misure generali di tutela", e di salvaguardia dei Lavoratori, così come contemplato dalla norma e sotto riportata:
  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  • all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

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